Art. 2.
(Introduzione di nuovi modelli contrattuali da utilizzare nella stipula dei contratti di allevamento).

      1. All'interno della filiera avicola i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate su base volontaria attraverso le intese di filiera di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Al fine di pervenire alle intese di filiera di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli organismi maggiormente rappresentativi delle componenti la filiera avicola.